Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

 Procedura per le segnalazioni di illeciti

Definizioni

Con l’espressione WHISTLEBLOWER si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione, di  una società in controllo pubblico, di un ente privato che segnala, agli organi legittimati ad intervenire,  atti ed omissioni che ledono  l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente.

Possono fare la segnalazione:

- i dipendenti della di INPS Servizi (d’ora in poi anche ‘la Società’) che in tale ambito sono equiparati ai dipendenti pubblici;

-           i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi (cococo) che svolgono la propria attività presso la Società;

-           i lavoratori ed i collaboratori che presso la Società forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;

-           i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;

-           volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società;

-           le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza presso la Società.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente. Il whistleblowing si basa sul bilanciamento dell’esigenza, da parte della Pubblica amministrazione o delle imprese private, di incentivare le segnalazioni di illeciti o presunti tali con la necessità di tutelare i dipendenti che segnalano queste condotte illecite.

In particolare, i dipendenti che segnalano un illecito non possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari e sono protetti contro le azioni ritorsive.

 

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Trovi i riferimenti normativi, sempre aggiornati in questa pagina

La procedura completa che disciplina la segnalazione è disponibile nella Sezione Società Trasparente di INPS Servizi dalla quale si può accedere alla piattaforma per l’inoltro delle segnalazioni.

2. SCOPO E FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni, intese come comportamenti, atti ed omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione o dell’ente privato e  che possono costituire l’oggetto del whistleblowing sono elencate nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 e di seguito sinteticamente richiamate:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano violazioni consumate o anche solo tentate.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella regolazione del rapporto di lavoro o dei  rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione del Personale.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli  accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. Nel caso in cui il denunciante anonimo sia successivamente  identificato e subisca ritorsioni per la denuncia si applicano le misure di tutela e protezione per le ritorsioni, in presenza dei requisiti previsti dal decreto n. 24/2023.

5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

INPS Servizi  mette a disposizione un applicativo software accessibile attraverso la rete Internet. L’applicativo software garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati del segnalante e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente dal soggetto ricevente che è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

 

6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La verifica della fondatezza delle circostanze esposte nella segnalazione sono affidate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine, il RPCT  può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente/Azienda

 

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

  • vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o di svolgimento di attività e prestazioni anche diverse dal lavoro subordinato  per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

8. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy,