Invia una segnalazione con la massima riservatezza

Note riservatezza e sicurezza

Forme di tutela del whistleblower previste dalla normativa

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha rinnovato la disciplina sul Whistleblowing che, nell’ordinamento giuridico Italiano era stato introdotto dalla Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione).

La normativa prevede la tutela per i dipendenti, pubblici e privati, per i collaboratori, per i lavoratori autonomi, per il liberi professionisti ed i consulenti, per volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso l’amministrazione o l’ente privato   e che  segnalino la commissione di un illecito e/o reato, proteggendoli contro le eventuali ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette. Le tutele si applicano anche alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza presso l’ente pubblico o privato.

L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono le segnalazioni o sono coinvolti nella loro gestione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente privato sono nulli.

L’ANAC, con le proprie linee guida in materia, al fine di tutelare il segnalante, ha dato chiara indicazione che le segnalazioni devono essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione,  l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

  • vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. In sostanza, la ratio della norma è quella di assicurare la tutela di chi segnala, mantenendo riservata la sua identità.

Infrastruttura e sicurezza

Il software gestionale del Whistleblowing, in linea con il dettato normativo, garantisce altissimi livelli di sicurezza sia al segnalante che a livello di infrastruttura.

Sicurezza del segnalante e delle segnalazioni

  • Crittografia asimmetrica sui contenuti testuali e sui file allegati: la crittografia non richiede azioni specifiche da parte degli utenti. Il sistema crittografico, garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possono essere letti esclusivamente dal mittente e destinatario attraverso l’abbinamento della “chiave crittografica pubblica e privata”.
  • Possibilità di accesso tramite smart card.
  • Accesso regolamentato a norma privacy: l’accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente tramite credenziali (per gli utenti registrati) o tramite l’inserimento dei codici associati alla segnalazione (per gli utenti non registrati).

Sicurezza applicativa

Separazione della segnalazione dall’identità del segnalante: come previsto nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, Parte III, cap. 2. La riservatezza del segnalante è ulteriormente garantita dall’applicazione, che prevede una netta separazione del processo di iscrizione dal processo di segnalazione, per una corretta separazione dei dati; nella segnalazione inviata, infatti, non viene indicato il nominativo del segnalante. Resta ferma la possibilità per il responsabile di attivare la procedura tramite la quale il sistema associa l’identità del segnalante alla segnalazione, motivando la richiesta, quando ciò è ritenuto necessario e nei casi previsti dalla normativa. Tale azione viene automaticamente notificata al segnalante e registrata nel sistema.

Server dedicati DigitalPA: massima protezione dei dati e dei livelli di sicurezza, garantiti sia dalla certificazione DigitalPA ISO 27001/2014 che dalla infrastruttura della server farm certificata ISO 27001/2014.

Firewall hardware e Software integrato: ogni piattaforma dispone di un firewall integrato con strettissime regole, che limitano gli accessi e le azioni agli esclusivi compiti dedicati al software; i firewall si integrano e potenziano ulteriormente la sicurezza.

Certificato SSL: il software di whistleblowing è accessibile esclusivamente tramite accesso HTTPS (Secure Sockets Layer).

IP e Certificato SSL dedicati per ciascun cliente.

Validazioni input utente: la piattaforma è basata su un approccio di validazione input dell’utente. Attraverso regole estremamente rigide l’utente viene verificato sia a livello client che a livello server.

Prevenzione CSRF: tutte le richieste gestite dalla piattaforma sono protette da token CSRF.